Circolare n. 1689 del 07/04/2018

 

RIUNIONE SU IPOTESI DI ACCORDO SU STABILIZZAZIONE DEI DISTACCHI E ‘MOBILITÀ A SCAMBIO’. REGOLAMENTO SULLO ‘SMART WORKING’

Stabilizzazione dei distacchi e ‘mobilità a scambio

La riunione di venerdì 6 era stata convocata sui temi “Mobilità del personale” – in effetti su “Stabilizzazione delle assegnazioni temporanee”, ovvero ‘distacchi’, in essere, e mobilità a scambio – e “Smart working” (poi rinviato ad altra riunione) con annuncio di successivo invio del materiale, che però è arrivato solo mezz’ora prima. Anche prescindendo dall’inaccettabilità del metodo, che ha impedito, come abbiamo denunciato, un adeguato studio preventivo delle questioni e quindi ogni possibilità di sottoscrizione in quella riunione, l’ipotesi di accordo sottoposta nella riunione presentava diversi punti palesemente  critici che richiedevano modifiche sostanziali e hanno suscitato vivaci discussioni e richieste di modifica delle OO.SS.

Noi abbiamo in particolare contestato anzitutto il criterio per cui il personale che non opta per la stabilizzazione del distacco deve immediatamente rientrare nella sede in cui ha il posto fi organico, facendo presente che molti distacchi sono in essere per importanti motivi personali e familiari del lavoratore non coperti dalle norme di tutela (l. 104 e altre) che ne richiedono una temporanea prosecuzione e che occorre comunque prevedere un regime transitorio (per es. fino ad esaurimento dell’anno di distacco) a pena di annullare l’istituto stesso del distacco, utile anzitutto alla medesima Amministrazione.

Abbiamo chiesto che, prima della stabilizzazione dei distacchi, si provveda ad espletare i passaggi orizzontali di profilo per i quali i dipendenti interessati, che già da anni lavorano con le diverse mansioni, hanno fatto richiesta, che giacciono inevasi da ormai troppo tempo (gli ultimi sono stati effettuati nel 2015!) con la conseguenza di una grave mancanza di tutela del loro diritto a svolgere le diverse consolidate mansioni.

Abbiamo poi fatto presente la situazione dei dipendenti assegnati alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali, che non sono dotate di posti organici, per i quali ovviamente non può valere la suddetta norma sul rientro immediato e abbiamo ottenuto una integrazione in merito che eccepisce tali dipendenti in attesa di una loro adeguata specifica stabilizzazione nell’organico. Abbiamo infine vivamente contestato il del tutto incongruo e inaccettabile combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 2, per cui di fatto la ‘mobilità a scambio’ fra due dipendenti dello stesso profilo sarebbe stata riservata ai soli dipendenti recentemente assunti, soggetti al vincolo dei tre anni di permanenza. Dato che ci è stato spiegato che il motivo del provvedimento sarebbe quello di evitare che un dipendente con anche grande anzianità, vicino al pensionamento, possa prendere per scambio il posto di un neo-assunto che garantisce una potenziale presenza minima di tre anni, abbiamo osservato che tale criterio è illegittimo in quanto si traduce di fatto in una discriminazione di lavoratori in base alla loro età, vietata espressamente dalla Direttiva Europea 2000/78.

L’amministrazione si è pertanto riservata di apportare le modifiche che ha annunciato di accogliere (fra cui rilevante quella sulla modifica della percentuale di copertura di organico necessaria per l’uscita al 50% per i profili con poche unità) e che riterrà accoglibili e di sottoporre una nuova bozza per ulteriori osservazioni delle OO.SS., perventute le quali, ci si riunirà di nuovo sull’ipotesi alla fine della prossima settimana.

Smart Working’

È stato rinviato a futura riunione da stabilirsi il tema dello ‘Smart Working’ o ‘lavoro agile’ – nuova modalità, oltre al già previsto ‘telelavoro’ (sulla cui effettiva attuazione nel MiBACT abbiamo chiesto un chiarimento) e in alternativa ad esso, della prestazione di lavoro dei pubblici dipendenti introdotta dall’art.14 della L. n. 124/2015 (‘Madia’) che si traduce in una maggiore flessibilità degli orari e giornate di lavoro (5 al mese) e nella possibilità di svolgerlo in sedi lavorative diverse da quella abituale ordinaria, per l’attuazione del quale è stata emanata la Direttiva del PCdM 1.6.2017, n. 3. Sul tema è stata  inviata una bozza di regolamento, che prevede un primo progetto di attuazione sperimentale, ancora provvisoria e incompleta, recettiva di alcune richieste proposte in merito dal C.U.G., che l’amm.ne si riserva di integrare, aggiustare e ri-sottoporre.

Il progetto prevede una prima fase di sperimentazione della nuova forma in un notevole numero di istituti del MiBACT di tutta Italia. Il tema è di grande potenziale impatto su tutte le realtà lavorative (compresi i dirigenti), in modo speciale per il MiBACT, dove si possono determinare differenze rilevanti fra posizioni lavorative suscettibili di applicazione dello S.W. e non (in relazione alla stretta connessione delle mansioni con la sede fisica abituale di lavoro), che richiederanno un esame approfondito della complessa e dettagliata normativa necessaria, nella quale sarà nostra cura chiedere modalità che assicurino la maggiore perequazione possibile fra le diverse figure professionali nell’accesso a tale forma facilitata di lavoro.

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