Scarica la circolare

OGGETTO: COVID-19, misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia – decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 – decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura-Italia”- Regime delle assenze – Indicazioni operative

Come è noto, le ultime disposizioni urgenti per far fronte all’emergenza Covid-19, sono state adottate con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Al riguardo, con riferimento alle misure straordinarie introdotte in materia di esenzione dal servizio, si rappresenta quanto di seguito.

1) Per quanto attiene alle norme speciali emanate in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, si rappresenta che dal combinato disposto degli articoli 23 e 25 del summenzionato decreto legge, è stato previsto, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole

di ogni ordine e grado, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, uno specifico congedo di un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, per i genitori lavoratori dipendenti da fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il medesimo congedo è concesso ai genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’incremento del numero di giorni del congedo in parola, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, si applica a prescindere dal limite di età.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, sono convertiti nel richiamato congedo.

Si rappresenta inoltre che le richiamate disposizioni sono applicabili anche nei confronti dei genitori affidatari.

Nel merito, si segnala che il codice EUROPAWEB da utilizzare è il seguente: DL. 17 marzo 2020 n. 18 artt. 23 e 25 – COVID 19 – CAUSALE “Congedo per figli minori 50% max 15 gg” – CODICE CAUSALE 401

2) Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto legge n.18/2020, fino al 30 aprile p.v., ai dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui al sopra richiamato articolo 19.

Per ciò che attiene la documentazione giustificativa si rinvia a quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Si richiamano altresì le previsioni dell’articolo 19, comma 1 del richiamato in oggetto decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, secondo le quali il periodo trascorso dai dipendenti pubblici in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Nel merito, si segnala che il codice EUROPAWEB da utilizzare è il seguente: DL. 17 marzo 2020 n. 18 art. 26 – COVID 19 – CAUSALE: “Assenza per malattia disabilità grave” – CODICE CAUSALE 402

3) In ordine a quanto statuito dall’articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rappresenta che l’art. 24 del decreto legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuito di ulteriori 12 giorni, fruibili complessivamente nei mesi di marzo e aprile 2020.

Nel merito, si segnala che il codice EUROPAWEB da utilizzare è il seguente: DL. 17 marzo 2020 n. 18 art. 24 – COVID 19 – CAUSALE: “L. 104 – COVID 19 – 12 gg.” – CODICE CAUSALE 403 (ad uso proprio) – CODICE CAUSALE 404 (per assistito)

4) In ultimo, con riferimento alle misure straordinarie adottate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, tenuto conto della necessità di limitare la presenza in servizio del solo personale che assicura le attività ritenute indifferibili dal datore di lavoro e che quindi richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, nel richiamare le precedenti circolari in materia del Segretariato generale, si evidenzia che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) del citato decreto, gli Uffici utilizzeranno, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge n.18/2020, gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperite tali possibilità i direttori degli Uffici/Istituti potranno motivatamente esentare dal servizio il personale dipendente. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa.

In caso di esenzione, si segnala che il codice EUROPAWEB da utilizzare è il seguente: DL. 17 marzo 2020 n. 18 art. 87 – COVID 19 CAUSALE: “Esenzione dal servizio – COVID 19” – CODICE CAUSALE 400

Si precisa che le causali indicate sono SOLO ad uso operatore e non sono sottoposte alla richiesta GeFAP. Considerato il breve periodo disponibile per rendere operative le causali in

argomento, si comunica che, sulla home page della applicazione EuropaWeb, verranno indicate le date nelle quali saranno disponibili i giustificativi di permesso/assenza che saranno validi limitatamente al periodo emergenziale.

Nel garantire la disponibilità di questa Direzione generale, si confida nella puntuale diffusione e applicazione delle indicazioni normative sopra riportate.

AF/RB

IL DIRETTORE GENERALE Marina Giuseppone

Di TH