Con uno dei decreti delegati del Jobs Act  – il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 80 – è stata rivisitata la materia dei congedi parentali. Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 25 giugno, ha apportato infatti talune significative modifiche ai congedi per i genitori, già previsti dal decreto legislativo n. 151/2001.

In particolare, è stato previsto un allungamento dell’orizzonte temporale entro il quale le lavoratrici ed i lavoratori possono usufruire di tale beneficio.

In sintesi, l’età massima del bambino, in favore del quale il diritto al congedo parentale può essere esercitato,  è stata elevata dagli 8 ai 12 anni di età, mentre per il congedo parentale parzialmente retribuito il limite massimo di età è passato dai 3 anni ai 6 anni, prevedendo la possibilità di fruire di tale istituto anche su base oraria e riducendo i giorni di preavviso al datore di lavoro da 15 a 5 ed, infine,  a 2 in caso di fruizione ad ore.

Parimenti, si è proceduto all’adeguamento nei casi di adozione ed affidamento.

Il provvedimento contiene anche altre novità tra cui spicca una nuova, importante, tipologia di congedo retribuito, al momento anch’essa applicabile per il solo anno 2015, in favore delle donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione relativi a tale tipo di violenza.

Tuttavia, al momento, per la nuova disciplina è stata prevista una applicazione  in via sperimentale soltanto per l’anno 2015, mentre il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 rimane condizionato all’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183/2014, che individuino adeguata copertura finanziaria.

Ciò significa che, nel caso in cui detti provvedimenti non entrino in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni di maggior favore non potranno essere più applicate e le norme modificate continueranno ad applicarsi nel testo previgente.

Esprimiamo un giudizio senz’altro positivo sull’iniziativa in generale, che si inquadra nella delicata problematica della conciliazione delle esigenze e dei tempi del lavoro con quelli della vita personale e della cura della famiglia. Tuttavia, nutriamo delle forti perplessità sulla circostanza – oggettiva – che sulla sopravvivenza di queste norme, per gli anni successivi al 2015, non vi sia alcuna certezza.

Nel momento in cui queste norme pongono in essere dei diritti individuali in capo a soggetti che su di essi possono organizzare la propria vita sociale e personale, andando quindi ad incidere sugli elementi di socialità fondativi della collettività, non è tollerabile ipotizzare che si tratti di diritti “a tempo”,  la cui sopravvivenza è legata alla compatibilità finanziaria del momento.

Auspichiamo, quindi, l’entrata  in vigore a regime di tali nuove disposizioni e ci impegneremo a trattare con il Governo anche su questa problematica.

La nostra Organizzazione Sindacale è attenta a tutte le tematiche ed a tutte le questioni che investono il valore universale dei diritti umani i quali,  pur afferendo alla sfera individuale del singolo, costituiscono  nel loro insieme  la più alta espressione del nostro sentire e  del nostro  vivere comune.

Si tratta di una elevata percezione dei valori fondamentali del rispetto della persona come tale e in quanto facente parte di una comunità in cui i diritti elementari della vita sociale dell’individuo vanno declinati al fine di rendere meno complesso e difficile il suo rapporto con le altre componenti della vita personale.

Al fine di consentire a tutti di approfondire l’argomento e di avere maggiore contezza delle novità  sui congedi parentali e delle altre innovazioni introdotte dal decreto delegato,

Pubblichiamo in allegato un sintetico opuscolo illustrativo