COMUNICATO STAMPA

DELLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA CULTURALI

 

 

NOMINE BENI CULTURALI: LA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO ESPRIME FORTI CRITICHE NEI CONFRONTI DELLE NOMINE DEI SOPRINTENDENTI PER “ LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA”.

Precipitosa marcia indietro del Mibac dopo i pesanti rilievi della Corte dei Conti del Lazio che ha costretto gli uffici di Ornaghi a rivedere le procedure sin’ora adottate per il conferimento degli incarichi Dirigenziali.

Infatti lo scorso 17 luglio il Mibac pubblica, con la circolare n.261 un elenco lunghissimo di sedi di Soprintendenze, Archivi, Biblioteche nonché Istituti speciali per i quali occorre presentare entro il 1 agosto le domande per concorrere al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Tutto sembra seguire la solita trafila secondo cui i singoli dirigenti partecipano ad una procedura pensando che le proprie esperienze lavorative, le capacità e gli incarichi ricoperti saranno adeguatamente valutate dal Ministero , salvo poi accorgersi che in realtà i curricula di ciascuno servono solo ad aumentare il volume dei fascicoli poiché alla fine la scelta viene fatta sulla base di incroci dettati da “esigenze politiche ” e da taluni Direttori Regionali .

E da qui la ricorsa del Mibac che qualche giorno fa emana una nuova circolare la n.279 riaprendo i termini per la presentazione delle domande da parte dei singoli dirigenti al 16 agosto.

 

La Sezionedella Corte dei Conti del Lazio era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di due provvedimenti di conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali quali quelli , della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionalei.

Il primo rilievo riguarda essenzialmente il “non corretto svolgimento della procedura seguita per il conferimento di incarichi “poiché il comportamento adottato dal Direttore Regionale del Lazio Federica Galloni presentano un” alto grado di incoerenza logica conseguente alla violazione e falsa applicazione della normativa vigente”.

 

L’acquisizione dei curricula dei diversi candidati secondo la Corte non può prescindere, ormai, dall’applicazione delle evidenti chiavi di lettura fissate nell’art. 1, c. 2, del d. lgs. n. 150/2009, che, come tali, sono in grado di influenzare il significato del complesso normativo costituito dal d. lgs. n. 165/2001. A tal riguardo, la Sezione osserva come, nonostante le sollecitazioni avanzate dalla Corte dei conti in diverse deliberazioni perché si pervenisse in tempi ragionevolmente rapidi da parte delle Amministrazioni statali a un aggiornamento della disciplina di autoregolazione nella materia de qua contenuta in atti di natura regolamentare (per il caso all’esame, il richiamo è al D.M. 16 maggio 2007) (cfr., ex multis, delib. Sezione centrale legittimità n. 10/2010/P), non sia più da condividere l’inerzia sinora manifestata dal Ministero per i beni e le attività culturali, costituendo, ormai, parametro di legittimità degli atti all’esame la disciplina contenuta nell’art. 19, c. 1 e c. 1 bis del d. lgs. n. 165/2001.

 

Infatti il Mibac è “obbligato” nell’ “interpello” che è poi una procedura paraconcorsuale)a valutare «le attitudini personali, le specifiche capacità professionali, i risultati conseguiti in precedenza, le specifiche competenze organizzative, le esperienze di direzione eventualmente già maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche» e a darne adeguata motivazione rispetto alle scelte che poi vengono fatte.

 

Secondo la Corte quando il Mibac si trova ad operare scelte discrezionali, quest’ultime devono risultare ancorate a elementi valutativi quanto più oggettivi possibili e tali da poter formare oggetto di evidente riscontrabilità riguardo all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico in gioco; interesse pubblico che si consustanzia nell’individuazione del più capace tra i diversi aspiranti.

Nel caso dei due incarichi i criteri adottati dice sempre la Corte “si dimostrano difficilmente aderenti al principio di trasparenza, cui si dovrebbe ispirare, invece, qualsiasi azione che presenti, nella scelta,un certo margine di discrezionalità (cfr., ex multis, delib. Sezione centrale di legittimità n. 21/2010/PREV., ad. del 30 settembre 2010). Pertanto, la Sezione rileva sussistente la violazione, da parte dell’Amministrazione, sotto il profilo dell’eccesso di potere (illogicità manifesta), della disposizione contenuta nell’art. 3, c. 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

 

Per dirla in sintesi gli incarichi devono essere motivati secondo la legge e ai candidati si deve dare la possibilità di conoscere le motivazioni delle scelte che vengono compiute.

 

Dopo la decisione della Corte dei Conti sarà molto più difficile nominare Soprintendenti o Direttori di Archivi e Biblioteche secondo logiche che nulla hanno a che vedere con logiche di appartenenza e/o di cordate di interessi politici

La corte non registrando gli incarichi attribuiti al dott. Giorgio PALANDRI presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e alla dott.ssa Alfonsina RUSSO presso la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale, da parte del Direttore preposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio ha segnato un punto importante nell’applicazione corretta delle regole.

La Segreteria Nazionaledella UILBAC che si batte da sempre per l’affermazione di regole e criteri chiari e trasparenti esprime soddisfazione per la decisione della Corte che segna una pagina poco edificante dell’attività del Mibac.

 

Roma 10 agosto 2012

L’Ufficio Stampa

 

 

Deliberazione n. 51/2012/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALEDI CONTROLLO PER IL LAZIO

nell’Adunanza del 12 luglio 2012,

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio FASO Presidente;

Rosario SCALIA Consigliere, relatore;

Francesco ALFONSO Consigliere;

Maria Luisa ROMANO Consigliere;

Carmela MIRABELLA Consigliere;

Rosalba DI GIULIO Consigliere;

Donatella SCANDURRA Primo Referendario;

ha adottato la seguente deliberazione.

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, e, in particolare, l’art. 3, c. 1; 2 Visti gli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con del. n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 4 marzo 2009, n. 15 e, in particolare, gli artt. 2, c. 1, lett. e), e 6;

Visti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, l’art. 1, c. 2;

Visti la legge 24 novembre 2000, n. 340, e, in particolare, l’art. 27;

Visti i Decreti Direttoriali del 16 maggio 2012 con i quali si conferivano incarichi dirigenziali non generali, di durata triennale, al dott. Giorgio PALANDRI presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e alla dott.ssa Alfonsina RUSSO presso la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale, da parte del Direttore preposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio; 3 Visti i rilievi istruttori n. 38 e n. 39 dell’8 giugno 2012 della Sezione regionale di controllo per il Lazio, trasmessi a mezzo fax, all’Amministrazione controllata e alla competente Ragioneria territoriale dello Stato di Roma;

Vista la nota di risposta dell’Amministrazione pervenuta il 4 luglio 2012, acquisita al protocollo n. 3834, ai suindicati rilievi istruttori;

Vista la richiesta di deferimento del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni statali periferiche, presso la Sezione regionale di controllo, in data 6 luglio 2012, con l’allegata relazione;

Vista l’ordinanza n. 20 del 6 luglio 2012, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio della Sezione per l’adunanza odierna, al fine della pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti sopra indicati;

Vista la nota del responsabile della Segreteria della Sezione regionale di controllo n. 3875 del 6 luglio 2012, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa al Direttore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio e alla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma;

Udito il relatore, Consigliere Rosario Scalia;

Intervenuti i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, il Cons. Paolo Carpentieri, Capo dell’Ufficio Legislativo, e la dott.ssa Federica Galloni, Dirigente di I fascia, nonché quelli del Ministero dell’economia e delle finanze, nella persona del dott. Domenico Taddeo e del dott. Massimo Ronconi; 4

RITENUTO in FATTO

In data 15 marzo c.a. il Dirigente di Ia fascia preposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali) sottoponeva alla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 1, lett b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii., due provvedimenti con i quali si conferiva ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) al dott. Giorgio PALANDRI, l’incarico di durata biennale di dirigente di IIa fascia (dirigente) della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

b) alla dr.ssa Alfonsina RUSSO, l’incarico di durata biennale di dirigente di IIa fascia (dirigente) della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale.

Negli stessi due provvedimenti, approvativi dei rispettivi contratti individuali di lavoro stipulati con i soggetti suindicati, venivano indicate le specifiche funzioni intestate ai due uffici dal d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal d.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

Con nota istruttoria del 26 marzo 2012 (prot. n. 1716) il Magistrato istruttore, applicato all’Ufficio del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni periferiche statali, richiamava l’attenzione dell’Amministrazione controllata che, in assenza della documentazione di rito 5 (in particolare, dei curricula presentati dai soggetti interessati a ricoprire l’ufficio vacante, utili per la valutazione dei requisiti professionali e manageriali richiesti a tale scopo), la Corte dei conti non avrebbe potuto esercitare legittimamente la sua funzione istituzionale.

Al contempo, veniva richiesto all’Amministrazione di rendere ostensibile il processo decisionale seguito (in particolare, i criteri di valutazione dei candidati) e che aveva determinato l’Amministrazione ad assumere le decisioni del caso; decisioni che si erano concretate nell’emanazione dei provvedimenti sottoposti al vaglio dell’Istituzione superiore di controllo.

L’Amministrazione, con nota del 4 aprile 2012 prot. n. 6926 (acquisita in atti al prot. n. 1913 del 4 aprile 2012 della Sezione), esprimeva interesse a ritirare i due provvedimenti, adducendo a giustificazione di tale decisione il fatto di voler procedere alla riformulazione dei due contratti individuali di lavoro per conformarne il periodo delle prestazioni professionali da rendere alla regola dei tre anni (minimi) prevista dall’art. 19, d.lgs. n. 165/2001 (nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 40 del d.lgs. n. 150/2009).

L’Ufficio del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni periferiche statali – con nota del 13 aprile 2012 (prot. n. 2092) – provvedeva alla restituzione degli atti richiesti (provvedimento di conferimento di incarico, approvativo del contratto individuale di lavoro in allegato) per il tramite della Ragioneria territoriale di Roma che, peraltro, li aveva registrati nelle sue scritture contabili per quanto di competenza. 6 La stessa Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio risottoponeva, sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 1, lett. b), i due provvedimenti di incarico dirigenziale di II^ fascia (acquisiti agli atti della Sezione con prot. nn. 247 e 248 del 23 maggio 2012), aventi ambedue, questa volta, durata triennale, relativi agli Uffici periferici sopraindicati.

Tali due provvedimenti venivano accompagnati dalla produzione, in allegato, dei seguenti atti/documenti: a) dalla comunicazione emanata in data 12 gennaio 2012, con circolare n. 19, dell’Amministrazione centrale (Direzione generale per l’organizzazione, per gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale) contenente la notizia della disponibilità di incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale presso le due suindicate Soprintendenze, e resa pubblica sul sito istituzionale Intranet e Internet, con l’indicazione di voler porre, quale criterio a base della scelta, il tipo di incarico che ciascun candidato avesse svolto nel solo anno immediatamente precedente la data del bando; b) dai curricula professionali, presentati dai candidati alla copertura dell’incarico dirigenziale delle due sedi periferiche dichiarate vacanti, contenenti l’elenco delle pubblicazioni scientifiche e di servizio prodotte nel corso dell’intera carriera; c) da una relazione predisposta dal Direttore preposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio in carica (nella sua qualità di datore di lavoro), nella quale lo stesso aveva ritenuto di indicare alla Direzione centrale del Ministero per i beni e le attività culturali la valutazione espressa su ciascuno dei due soggetti ritenuti professionalmente più meritevoli di ricoprire l’incarico di direzione dell’uno e dell’altro Ufficio. 7 Dalla analisi della documentazione acquisita – effettuata in sede di attività di controllo – si è riscontrato che:

1. alla copertura del posto vacante di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo si sono dichiarati disponibili n. 10 candidati; 2. alla copertura del posto vacante di Soprintendente per i beni archeologici dell’Etruria meridionale si sono dichiarati disponibili n. 6 candidati. Con due note di osservazioni, rispettivamente n. 38 e n. 39 sempre dell’8 giugno 2012, il Consigliere istruttore applicato all’Ufficio del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni statali periferiche esprimeva alcune perplessità in ordine alla mancata conformazione dei due provvedimenti a specifiche prescrizioni normative rinvenibili nell’ordinamento giuridico vigente. Il testo delle note istruttorie viene qui richiamato: «A conclusione della analisi svolta, sotto il profilo della necessaria ricerca della conformità a legge del processo decisionale che ha portato l’Amministrazione alla elaborazione del provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale al nominato in oggetto, lo scrivente ritiene che sussistano perplessità in ordine al corretto esercizio del potere di nomina. In considerazione di ciò – e tenendo conto in via preliminare, del fatto che la disciplina del lavoro dirigenziale pubblico è presidiata, in tutti i suoi aspetti qualificanti, da specifiche garanzie, finalizzate ad assicurare che la costituzione, prima ancora che lo svolgimento, del rapporto dei dirigenti 8 avvenga in modo da realizzare il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione pubblica, in un’ottica di imparzialità (art. 97 Cost.) – si intende richiamare l’attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di un vincolo, quello cioè di motivare adeguatamente la scelta discrezionale, dando contezza dei criteri obiettivi posti alla base della valutazione comparativa tra coloro che hanno avanzato domanda di copertura del medesimo posto di livello dirigenziale, criteri da rendersi a priori compiutamente conoscibili. Sembrerebbe, quindi, di potersi affermare che la nomina del personale incaricato della direzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale, quale nella specie quello di Soprintendente incardinato nella Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio, avuto specifico riguardo ai compiti ed alle funzioni intestati a quest’ultima struttura dal d.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007 (art. 17), come modificato dal d.P.R. n. 91 del 2 luglio 2009, non possa essere effettuata “intuitu personae”. Infatti, sembra essere più corretto interpretare la vigente disciplina nel senso che occorra procedere, da parte dell’Amministrazione, ad una valutazione delle domande presentate e dei requisiti in esse rispettivamente documentati in base ai parametri esplicitati dal legislatore: le attitudini personali, le specifiche capacità professionali, i risultati conseguiti in precedenza, le specifiche competenze organizzative, le esperienze di direzione eventualmente già maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche. Ciò posto e letti tutti gli atti ed i documenti pervenuti a questo Ufficio, lo scrivente rileva quanto segue. La scelta del nominato quale dirigente ritenuto maggiormente idoneo al conferimento 9 dell’incarico in questione non pare, allo stato degli atti, pienamente conforme al dettato dell’art. 19, commi 1 ed 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 (come introdotto dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009) non essendo stati adeguatamente esplicitati, nel provvedimento sottoposto al visto, gli elementi sia di carattere oggettivo (natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati e complessità della struttura da fissarsi in attuazione del combinato disposto degli articoli 5 e 21 del D. Lgs. 2009 n. 150) sia di carattere soggettivo (attitudini e capacità professionali) posti alla base della nomina, né compiutamente dimostrata la previa conoscibilità dei criteri di scelta applicati, non risultando dagli atti del procedimento ricostruibile l’iter logico seguito. Perplessità permangono, pertanto, riguardo al fatto che l’Amministrazione non avrebbe orientato il proprio comportamento al rispetto dei principi generali enunciati, in relazione alla riforma organica della disciplina del lavoro pubblico anche dirigenziale, dall’art. 1 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, quali la “valorizzazione del merito” e la “valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali” nonché la “trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”, che costituiscono chiave di lettura ermeneutica dei criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità espressi dagli articoli 5 e 6 della legge delega (L. 2009 n.15). Conclusivamente il Magistrato istruttore ha ritenuto necessario ‹‹segnalare all’Amministrazione che la memoria prodotta non era tale da soddisfare le condizioni previste nell’art. 3, c. 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., né consentiva di verificare, in sede di accertamento estrinseco di legittimità della nomina, se la scelta amministrativa concretamente operata 10 sia stata improntata a criteri non sindacabili sotto il profilo della coerenza e rispondenti all’ottica dell’effettivo perseguimento del pubblico interesse tutelato, in quanto destinati a valorizzare, nella fattispecie, il merito posseduto dall’incaricato, in relazione alle sue specifiche caratteristiche professionali». Alla luce di tali considerazioni ulteriori, il Magistrato istruttore ha fatto notare il non compiuto rispetto del disposto dall’art. 2 del D.M. 16 maggio 2007, non risultando – dalla lettura del documento allegato in atti, che avrebbe dovuto rendere edotti della scelta fatta (principio della trasparenza) – sufficientemente valorizzato il momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti (datore di lavoro – soggetti dichiaratisi disponibili alla copertura dell’incarico), così come previsto dalla vigente disciplina, che richiederebbe forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali….». Ai sensi dell’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, l’Amministrazione ha fornito le proprie controdeduzioni nei termini di legge. Infatti, la competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio ha fornito risposta ai rilievi formulati con nota prot. 12670 del 4 luglio. La Direzione regionale, nella nota sopraindicata, riporta i contenuti del parere rilasciato dall’Ufficio Legislativo del dicastero, che la stessa ha ritenuto di dover sollecitare. Tale Ufficio si è espresso nel senso “che il procedimento della Direzione regionale (n.d.r.), al fine del conferimento dei suddetti incarichi, è stato rispondente al decreto ministeriale 16 maggio 2007”. Nella stessa nota la Direzione regionale ha affermato, poi, che: 11 gli incaricati sono stati scelti sulla base di una valutazione che ha tenuto conto compiutamente delle caratteristiche oggettive dei posti da ricoprire e delle capacità soggettive degli interessati; 2. la ponderazione è stata formalizzata mediante apposite note indirizzate alla Direzione generale di riferimento (nota prot. n. 3 R del 10 febbraio 2012 con riferimento all’arch. Palandri; nota prot. n. 2R in pari data con riferimento alla dott.ssa Russo); 3. tali due note riservate sono state espressamente richiamate nelle premesse dei decreti di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, di cui costituiscono parte integrante, quanto ai profili motivazionali e nelle quali si dà conto puntualmente e dettagliatamente degli aspetti indicati. A chiarimento delle richiamate affermazioni, la Direzione regionale ha ritenuto di esplicitare “i criteri” che sono stati posti a base della scelta del dott. Giorgio Palandri nei seguenti: a)necessità di assicurare la continuità amministrativa (poiché l’interessato aveva già coperto la medesima sede per lungo tempo, sostituendo il dirigente); b)valorizzazione delle attitudini personali evincibili dal curriculum vitae e rispondenti alle caratteristiche dell’incarico da conferire; c) possesso di doti caratteriali di pacatezza e determinazione, tali da far ritenere il predetto dirigente particolarmente versato nelle relazioni sindacali. Mentre “i criteri” tenuti in considerazione per l’altro candidato (dott.ssa Alfonsina Russo) alla copertura dell’incarico di direzione della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria Meridionale sono stati indicati nella 12 particolare competenza scientifica dell’interessata nella materia (archeologia etrusca), nella quale la stessa ha svolto un dottorato di ricerca. Conclusivamente l’Amministrazione ha insistito per la legittimità dei due provvedimenti ritenendo, tra l’altro, che la determinazione ex ante di criteri puntuali sarebbe condizionante la procedura di scelta. Nulla controdeducendo in ordine alla segnalata violazione dell’art. 5 del d. lgs. n. 150/2009, essa ha richiesto, pertanto, la loro sottoposizione al visto e alla conseguente registrazione. Le controdeduzioni fornite dall’Amministrazione con la menzionata nota di risposta non sono apparse idonee all’Ufficio del Consigliere delegato al controllo sul Governo e sulle Amministrazioni statali periferiche a superare le osservazioni a suo tempo formulate. Pertanto, il Consigliere istruttore ha proposto il deferimento della questione al Collegio della Sezione, e il Consigliere delegato, concordando con tale proposta, ha chiesto detto deferimento al Presidente della Sezione, il quale ha convocato, appunto, il Collegio per l’adunanza odierna. All’adunanza odierna, i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali hanno ribadito le considerazioni svolte nella relazione richiamata; il Rappresentante della Ragioneria territoriale di Roma ha sottolineato di aver sottoposto a registrazione i provvedimenti in questione essendosi limitato l’ufficio a verificare la disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio relativo. 13 CONSIDERATO in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di due provvedimenti di conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello non generale, rispettivamente, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali del Ministero per i beni e le attività culturali. Come è stato ampiamente dedotto in narrativa il primo dei rilievi mossi dalla Sezione avverso i due provvedimenti all’esame riguarda essenzialmente il non corretto svolgimento della procedura seguita per il conferimento dei predetti incarichi di funzioni dirigenziali di IIa fascia, cui è conseguita una inadeguata motivazione delle scelte effettuate. In verità le indicazioni relative al soggetto che per capacità professionali (nell’esercizio delle funzioni d’ufficio) e per capacità organizzative (nell’esercizio delle funzioni direttive) avrebbe dovuto ritenersi più meritevole, tra i diversi candidati dichiaratasi disponibili alla copertura del posto qualificato vacante, presentano un alto grado di incoerenza logica conseguente alla violazione e falsa applicazione della normativa vigente nella materia de qua (conferimento di incarichi dirigenziali). 1. Le disposizioni cui la Sezione è tenuta a fare riferimento, ai fini della valutazione dei due provvedimenti in esame, sono contenute nell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale risulta novellato dall’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che, tra l’altro, ha introdotto il seguente comma 1-bis: “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta” la cui interpretazione sistematica va assicurata in relazione alle disposizioni del comma 1, in particolare là dove si specifica che, ai fini del conferimento di ciascun incarico, si devono tenere nella dovuta considerazione la natura, le caratteristiche degli obiettivi prefissati e la complessità della struttura interessata. È stata la evidenziata mancanza di tali indicazioni che ha indotto l’Amministrazione ad effettuare scelte che hanno finito per fondarsi sull’intuitu personae. 2. In via preliminare, la Sezione ritiene essere priva di particolare pregio l’osservazione formulata dall’Amministrazione secondo cui sarebbe stata sufficiente un generico richiamo alla valutazione fatta – comunque, ex post e individualmente – dei prescelti, ai fini del rispetto, per ciascuna delle due fattispecie all’esame, dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale novellato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15. L’acquisizione dei curricula dei diversi candidati ha evidenziato la violazione delle disposizioni richiamate, anche in considerazione del fatto che l’interpretazione di esse non può prescindere, ormai, dall’applicazione delle evidenti chiavi di lettura fissate nell’art. 1, c. 2, del d. lgs. n. 150/2009, che, come tali, sono in grado di influenzare il significato del complesso normativo costituito dal d. lgs. n. 165/2001. 15 A tal riguardo, la Sezione osserva come, nonostante le sollecitazioni avanzate dalla Corte dei conti in diverse deliberazioni perché si pervenisse in tempi ragionevolmente rapidi da parte delle Amministrazioni statali a un aggiornamento della disciplina di autoregolazione nella materia de qua contenuta in atti di natura regolamentare (per il caso all’esame, il richiamo è al D.M. 16 maggio 2007) (cfr., ex multis, delib. Sezione centrale legittimità n. 10/2010/P), non sia più da condividere l’inerzia sinora manifestata dal Ministero per i beni e le attività culturali, costituendo, ormai, parametro di legittimità degli atti all’esame la disciplina contenuta nell’art. 19, c. 1 e c. 1 bis del d. lgs. n. 165/2001, che identifica quali sono i diversi e puntuali criteri da porre a base, ormai (rectius, dal 2009), della valutazione comparativa dei candidati alla copertura dei posti messi a concorso e, a conclusione di essa, della scelta finale (cfr., ex multis, Cass. n. 9814/2008; n- 28274/2008; n. 20979/2009; n. 21088/2010). La Sezione rileva, quindi, che, nei due casi sottoposti all’esame l’Amministrazione ha finito per realizzare un sostanziale sganciamento, in una procedura che presenta carattere eminentemente valutativo, dai parametri di legge, diventati espressione concreta, nell’ordinamento vigente, dell’art. 97 Cost. In merito, la Sezione richiama l’attenzione sul fatto che i due citati adempimenti (fissazione dei criteri “ex ante” – valutazione di tutte le candidature) introdotti nell’ordinamento giuridico a tutela, tra l’altro, della necessaria indipendenza di azione che la dirigenza deve possedere rispetto al 16 decisore politico – assumono il carattere di principi generali dello stesso in quanto ne costituiscono evoluzione dinamica. 3. Il Collegio esprime, quindi, l’avviso secondo cui è l’art. 40, c. 1, del d. lgs. n. 150/2009 a fissare ormai i criteri cui si deve attenere l’Amministrazione nella scelta (peraltro, da considerare preceduta dall’obbligatorio dispiegamento – c.d. “interpello” – di una procedura paraconcorsuale): «le attitudini personali, le specifiche capacità professionali, i risultati conseguiti in precedenza, le specifiche competenze organizzative, le esperienze di direzione eventualmente già maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche», informazioni leggibili tutte nei curricula prodotti. Ad avviso della Sezione, dopo l’entrata in vigore di questa norma – posta a tutela della dirigenza e, in particolare, di quella che abbia saputo dimostrare, nel corso della sua vita lavorativa, maggiore attaccamento al proprio ruolo – il generico richiamo ai criteri contenuti in un atto di natura regolamentare (peraltro, di data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009) si presenta fortemente recessivo rispetto al chiaro e ben articolato dettato normativo come sopra richiamato. 4. La Sezione intende, quindi, affermare l’orientamento secondo cui l’indicazione dei criteri, fatta dal legislatore nell’art. 19, c. 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, è posta a tutela non solo delle aspettative degli interessati ad una giusta e ponderata valutazione, ma anche e soprattutto a garanzia del fatto che, quando l’Amministrazione si trova ad operare scelte discrezionali, quest’ultime devono risultare ancorate a elementi valutativi quanto più oggettivi possibili e tali da poter formare oggetto di 17 evidente riscontrabilità riguardo all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico in gioco; interesse pubblico che si consustanzia nell’individuazione del più capace tra i diversi aspiranti. Recentemente, peraltro, la Corte ha ritenuto di dover considerare circoscritto a casi ben specifici il ricorso al criterio della fiduciarietà, cioè il ricorso ad esso è da considerare applicabile a quegli incarichi di livello generale che possono configurarsi come atti di alta amministrazione; argomentando “a contrariis”, alle fattispecie all’esame tale orientamento non può trovare assolutamente ingresso (cfr. delib. Sezione centrale di legittimità n. SCCLEG/3/2012/PREV). Sul punto, il Collegio, nel prendere atto dell’ammissione che l’Amministrazione ha fatto in ordine all’insufficienza di motivazione che caratterizza i due provvedimenti, ribadisce la necessità che la determinazione dei criteri di scelta sia effettuata “ex ante”, non risultando né accettabile né esaustivo – come è stato richiamato in fatto – un percorso decisionale a conclusione del quale i criteri vengano individuati “singulatim” sui soli prescelti e, quindi, in funzione confermativa (per uno, la necessità di assicurare la continuità amministrativa, la valorizzazione delle attitudini personali e il possesso di doti caratteriali di pacatezza e determinazione; e per l’altro, la particolare competenza scientifica nella materia). 4.1 A ciò va aggiunta la conclusiva considerazione che la scelta dei criteri, cui l’Amministrazione è tenuta ad ancorare il giudizio di natura comparativa sia delle competenze professionali sia delle competenze organizzative dei candidati (selezione paraconcorsuale), non può essere né ristretta ad uno solo o ad alcuni tra quelli indicati dal legislatore né può essere 18 circoscritta nel tempo, in quanto solo la valutazione di tali diverse esperienze – acquisite nel corso della carriera dirigenziale – offre la garanzia che la scelta è stata oggettivamente ponderata ma soprattutto capace di soddisfare l’esigenza di un perseguimento efficace ed economico degli obiettivi che l’Amministrazione deve rendere ostensibili. 4.2 Da tali considerazioni di carattere generale consegue che l’Amministrazione, non essendosi preoccupata di indicare i nuovi e diversi criteri di scelta (rispetto a quelli indicati nel richiamato D.M. del 2007), è caduta nell’errore di ritenere come legittimamente effettuate le scelte finali, mentre esse, essendo venuti a mancare i parametri di riferimento che il legislatore richiede che siano fissati all’avvio della procedura, si dimostrano difficilmente aderenti al principio di trasparenza, cui si dovrebbe ispirare, invece, qualsiasi azione che presenti, nella scelta, un certo margine di discrezionalità (cfr., ex multis, delib. Sezione centrale di legittimità n. 21/2010/PREV., ad. del 30 settembre 2010). Pertanto, la Sezione rileva sussistente la violazione, da parte dell’Amministrazione, sotto il profilo dell’eccesso di potere (illogicità manifesta), della disposizione contenuta nell’art. 3, c. 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 5. Con altro motivo di rilievo si è contestata la genericità degli obiettivi connessi all’incarico quali descritti all’art. 2 dei due provvedimenti. I decreti di conferimento all’incarico, che risultano approvativi del contratto individuale di lavoro stipulato dal Direttore generale preposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio con i soggetti individuati presentano una natura pubblicistica nella misura in cui richiedono l’obbligatoria fissazione 19 degli obiettivi da perseguire. Infatti, il legislatore ha inteso, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, porre l’accento sulla specifica qualità di essi dovendo corrispondere alle prescrizioni qualitative fissate nell’art. 5 di tale provvedimento legislativo. È in relazione ad essi, quindi, che il dirigente prescelto dovrà vedersi annualmente – questa volta individualmente – giudicato sia per la capacità di direzione espressa (o doti manageriali, cioè conseguimento di risultati fondato sulla fissazione da parte del potere politico di obiettivi concretamente accertabili e misurabili) sia per le proprie capacità professionali (o doti culturali) necessariamente dispiegate. Sia le prime che le seconde – quando correttamente esplicate nel rispetto del principio di legalità – costituiscono, ormai, la base perché la valutazione dei risultati conseguiti, anno dopo anno, risulti ancorata a sostanziale obiettività. La necessità di una puntuale definizione degli obiettivi connessi agli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, delle specifiche attribuzioni assegnate a ciascun dirigente risponde alla logica cui sono improntate le disposizioni dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, norme dettate anche in vista delle successive verifiche sui “risultati” dell’azione dei dirigenti e della conseguente quantificazione della correlata retribuzione; operazioni queste che difficilmente potrebbero correttamente effettuarsi in mancanza di una preventiva commisurazione delle prestazioni contrattuali a parametri di concreta determinazione (in senso conforme, ex multis, delib. Sezione Sicilia n. 18/2007/CONTR). 20 P. Q. M. ricusa il visto e la conseguente registrazione ai provvedimenti in epigrafe. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2012. IL RELATORE (dott. Rosario Scalia) IL PRESIDENTE (dott. Ignazio Faso) Depositato in Segreteria il 20 luglio 2012 Il Responsabile del Servizio di Supporto

 

 

Di TH

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